Sez. L, Sentenza n. 16126 del 27/10/2003 (Rv. 567719 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Impresa editoriale in stato di crisi aziendale - Risoluzione del rapporto di lavoro - Sottrazione del rapporto alle garanzie di cui alla legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Previsione del diritto del lavoratore licenziato ad una indennità aggiuntiva pari a quattro mensilità di retribuzione - Sussistenza.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Deve escludersi che l'art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 preveda una ipotesi speciale di licenziamento collettivo, da utilizzarsi al termine del periodo di cassa integrazione previsto dall'art. 35 della stessa legge, e non soggetto ai presupposti, ai criteri, alle modalità e ai termini dettati in via generale dalla legge n. 223 del 1991; al contrario, nel caso di licenziamento di giornalisti per riduzione di personale in aziende editrici che abbiano beneficiato dell'intervento dell'INPGI per l'erogazione del trattamento speciale di integrazione salariale, si sommano le garanzie previste dalle due discipline, in quanto l'impresa editrice - al pari di un qualsiasi datore di lavoro - dovrà rispettare le previste procedure di intimazione del licenziamento ed i criteri legali di scelta, ed inoltre - a differenza degli altri datori di lavoro - sarà tenuta al versamento in favore del giornalista licenziato dell'indennità aggiuntiva di quattro mensilità di retribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 05/08/1981 num. 416 art. 36, Legge 05/08/1981 num. 416 art. 35, Legge 27/04/1982 num. 268 art. 32, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)