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Sez. U, Sentenza n. 111 del 12/01/1987 (Rv. 449902 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PATRONATO SCOLASTICO DI MESSINA - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1987-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449902-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - PATRONATO SCOLASTICO DI MESSINA - PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI DIPENDENTI - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il patronato scolastico di Messina, istituito, con finalità assistenziali, dalla legge Reg. Sicilia 1 aprile 1953 n. 31, ha natura di ente pubblico non economico. Ne discende che le prestazioni lavorative in favore di detto patronato, incluse quelle di inserviente addetto alle pulizie, ove implichino uno stabile inserimento del lavoratore, con vincolo di subordinazione, nella organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, integrano un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 3258/77, mass n 386796).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 01/04/1953 num. 31 art. 2, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)