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Sez. U, Sentenza n. 3258 del 21/07/1977 (Rv. 386796 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - ATTO FORMALE DI NOMINA - NOZIONE - CONTENUTO - FATTISPECIE (INSEGNANTE ALLE DIPENDENZE DI PATRONATO SCOLASTICO; DELIBERA GENERICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIVOLTA ALL'ISTITUZIONE DI 'DOPOSCUOLÀ).*
Stato
decisa il 1977-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386796-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - NOMINA - IN GENERE - ATTO FORMALE DI NOMINA - NOZIONE - CONTENUTO - FATTISPECIE (INSEGNANTE ALLE DIPENDENZE DI PATRONATO SCOLASTICO; DELIBERA GENERICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIVOLTA ALL'ISTITUZIONE DI 'DOPOSCUOLÀ).*

L'atto formale di nomina, quale requisito necessario al fine della Costituzione di un rapporto di pubblico impiego con un dipendente di ente pubblico, postula l'esistenza di un documento scritto, il quale contenga la volonta dell'ente medesimo di avvalersi con continuita delle prestazioni di una determinata persona, in relazione ai propri scopi istituzionali, e, quindi, indichi il nome di tale persona e le mansioni affidatele. (nella specie, premesso il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno escluso che il rapporto di lavoro, con un insegnante alle dipendenze di patronato scolastico, potesse qualificarsi come rapporto di pubblico impiego, e, come tale, ritenersi devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, sulla sola base di una delibera del consiglio di amministrazione di detto ente, rivolta all'istituzione di 'doposcuolà, in quanto la delibera medesima fissava meri criteri generali per la designazione e nomina dei maestri, rinviando ad un momento successivo la concreta scelta). (V 3115/76, mass n 381897; (V 2485/75, mass n 376389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)