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Sez. L, Sentenza n. 1651 del 16/02/1988 (Rv. 457676 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE DI DIPENDENZA DEL RECESSO DAL MATRIMONIO - PERIODO RILEVANTE - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI - RIFERIMENTO A QUELLE PREVISTE PER IL MATRIMONIO CIVILE E NON PER QUELLO CANONICO - NECESSITÀ - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457676-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - MATRIMONIO - DIVIETO DI LICENZIAMENTO - PRESUNZIONE DI DIPENDENZA DEL RECESSO DAL MATRIMONIO - PERIODO RILEVANTE - DECORRENZA DAL GIORNO DELLA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI - RIFERIMENTO A QUELLE PREVISTE PER IL MATRIMONIO CIVILE E NON PER QUELLO CANONICO - NECESSITÀ - CONTRASTO CON IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA.*

L'art. 1, terzo comma, della legge 9 gennaio 1963 n. 7 (sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio) nello stabilire che si presume disposto per causa di matrimonio "il licenziamento della dipendente nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta della pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, a un anno dopo la celebrazione stessa, collega tale presunzione ad una tipica Forma legale di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminare al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. cod. civ., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che per lo stesso matrimonio concordatario l'art. 6 della legge 27 maggio 1929 n. 847 prescrive l'effettuazione delle pubblicazioni ai sensi delle citate norme del codice civile e degli artt. 95 e segg. del R. d. 9 luglio 1939 n. 1238. La disposizione del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 7 del 1963, così interpretata nel senso che la presunzione predetta è ricollegabile soltanto alla richiesta delle pubblicazioni civili e non anche a quella delle pubblicazioni religiose, manifestamente non è in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza, non operando essa alcuna discriminazione per motivi di religione. (V 10/84, mass n 432256).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 6, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 art. 95, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)