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Sez. L, Sentenza n. 9467 del 10/05/2016 (Rv. 639593 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO | Divieto di licenziamento - Presunzione ex art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006 - Presupposti - Pubblicazioni civili - Necessità - Pubblicazioni canoniche - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639593-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - MATRIMONIO

In tema di divieto di licenziamento a causa di matrimonio, la presunzione legale di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, in cui è stato trasfuso l'art. 1, comma 3, della l. n. 7 del 1963, è collegata ad una tipica forma legale di pubblicità-notizia costituita dal compimento delle formalità preliminari al matrimonio previste dagli artt. 93 e segg. c.c., alle quali non sono equipollenti le pubblicazioni per il matrimonio canonico, atteso che quelle civili sono prescritte anche per il matrimonio concordatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 93 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35 com. 3, Legge 09/01/1963 num. 7 art. 1 com. 3 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)