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Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008 (Rv. 604815 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori alla insorgenza del credito - Azione revocatoria - "Animus nocendi" - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza - Onere della prova - Accertamento - Criteri - Presunzioni - Ammissibilità - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604815-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione é anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, cod.civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non é, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)