diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11916 del 21/09/2001 (Rv. 549390 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori alla insorgenza del credito - Azione revocatoria - Condizioni - "Participatio fraudis" da parte dell'acquirente - Accertamento - Criteri - Prova - Presunzioni - Ammissibilità - Apprezzamento riservato al giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549390-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione stessa è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza di tale elemento psicologico nell'acquisto della nuda proprietà di due immobili, da parte di soggetti legati al debitore da rapporti di affinità collaterale, tra l'altro scevri da particolari frequentazioni e legami, per un prezzo non discostantesi in misura significativa dalla valutazione operata dal c.t.u., nonché nell'acquisto, da parte dei due figli del debitore, della piena proprietà di altro immobile, ad un prezzo scontato, il cui scarto, ritenuto, peraltro, fisiologico nella contrattazione tra consanguinei, rispetto alla valutazione peritale non era tale da esorbitare dai parametri di oscillazione tra domanda ed offerta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)