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Sez. 1, Sentenza n. 1716 del 27/02/1985 (Rv. 439677 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - NEGOZIO DISPOSITIVO ANTERIORE AL SORGERE DEL CREDITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1985-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439677-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - NEGOZIO DISPOSITIVO ANTERIORE AL SORGERE DEL CREDITO - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CREDITORE - OGGETTO.*

Nell'ipotesi di Azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, prevista al n. 1) del primo comma dell'art. 2901 cod. civ., gli elementi costitutivi della fattispecie che - oltre al carattere lesivo dell'atto di disposizione ed alla esistenza del credito - debbono essere dimostrati dal creditore sono due: che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, aveva l'intenzione di contrarre debiti ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione; che lo stesso soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell'obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto. La valutazione compiuta al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. (V 2069/75, mass n 375796; (V 425/71, mass n 350028; (V 755/69, mass n 339065).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)