Sez. L - , Sentenza n. 5866 del 08/03/2017 (Rv. 643437 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Benefici contributivi da amianto - Salvezza della disciplina più favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003 - Maturazione del diritto a pensione per effetto della maggiorazione ex art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 - Sufficienza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In materia di rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, la salvaguardia del regime più favorevole, in forza dell’art. 3, comma 132, della l. n. 350 del 2003, opera anche nei confronti di chi avesse maturato il diritto a pensione per effetto dei medesimi contributi, come si evince dalla lettera dell'art. 47, comma 6-bis, del d.l. n. 269 del 2003 (aggiunto in sede di conversione dalla l. n. 326 del 2003), che ne ha fatto espressamente salva l'applicazione per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore del d.l., avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico sulla base dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/2003 num. 350 art. 3 com. 132 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 47 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)