Sez. 5, Sentenza n. 4843 del 11/03/2015 (Rv. 635393 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Debito e credito IVA di società controllante e società controllata - Procedura ex art. 38 bis e 73 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Assimilabilità - Conseguenze - Compensazione delle eccedenze di credito - Prestazione di garanzie ex art. 6, terzo comma, del d.m. 13 dicembre 1979 - Modalità - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di pagamento dell'IVA, la procedura di rimborso accelerato, per la quale l'art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede la prestazione di garanzia, e quella di compensazione dei crediti nei rapporti tra società appartenenti allo stesso gruppo (nella specie tra società controllante e controllata), ex art. 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono modalità attuative, assimilabili, della medesima definizione del rapporto tributario, sicché, qualora una società si avvalga della facoltà di compensare in tutto o in parte le proprie eccedenze di credito con le somme che avrebbero dovuto essere versate da un ente o una società che controlla o da altre società ad essa collegate, le garanzie, di cui all'art. 6, terzo comma, del d.m. 13 dicembre 1979, devono essere prestate in sede di dichiarazione annuale della società il cui credito è stato estinto con compensazione, occorrendo, altrimenti, versare all'Ufficio finanziario, entro il termine di presentazione della dichiarazione, l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 73, DM Finanze 13/12/1979 art. 6, Costituzione art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)