Sez. 2, Sentenza n. 11123 del 28/05/1979 Ud. (dep. 22/12/1979) Rv. 143749 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - DANNO OBBIETTIVAMENTE RILEVANTE - SI APPLICA L'AGGRAVANTE A PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGGETTO PASSIVO.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - DANNO OBBIETTIVAMENTE RILEVANTE - SI APPLICA L'AGGRAVANTE A PRESCINDERE DALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SOGGETTO PASSIVO.*
L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravita prescinde dalle condizioni economiche del soggetto passivo, quando l'entita del danno cagionato sia di per se obbiettivamente rilevante.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)