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Sez. 6, Sentenza n. 44992 del 19/10/2005 Cc. (dep. 07/12/2005) Rv. 232623 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità da reato - Misure interdittive - Applicabilità - Criteri.
Stato
decisa il 2005-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232623-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche la disposizione di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 231 del 2001 richiede, ai fini della configurabilità della violazione, la certezza e la rilevanza del profitto, ma non l'esatta quantificazione di esso, per cui la rilevante entità può essere legittimamente dedotta dalla natura e dal volume dell'attività di impresa, non occorrendo che i singoli introiti che l'ente ha conseguito dall'attività illecita posta in essere siano specificamente individuati, né che se ne conoscano gli importi liquidati. Può pertanto essere ritenuto di rilevante entità il profitto della società per il fatto della sua partecipazione a numerose gare con assegnazione di appalti pubblici avuto riguardo alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)