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Sez. 2, Ordinanza n. 32382 del 18/06/2004 Cc. (dep. 23/07/2004) Rv. 229674 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Responsabilità dipendente da reato - Disposizioni processuali - Misure cautelari interdittive - Impugnazioni - Ricorso per cassazione "per saltum" - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229674-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

In materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, le ordinanze che applicano una misura cautelare interdittiva sono impugnabili, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, solo con l'appello, dovendosi escludere l'ammissibilità del ricorso immediato in cassazione. (Nel caso di specie, la Corte ha qualificato come appello il ricorso presentato dal P.M. avverso il provvedimento con cui il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di applicazione del divieto di contrattare con la P.A., trasmettendo gli atti al giudice competente, a norma dell'art. 568 comma quinto cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 52 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)