Sez. 3, Sentenza n. 2387 del 22/03/1990 (Rv. 466116 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - CESSAZIONE ALLE SCADENZE INDICATE NELL'ART. 58 DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - NECESSITÀ DI DISDETTA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE - CESSAZIONE ALLE SCADENZE INDICATE NELL'ART. 58 DELLA LEGGE 392 DEL 1978 - NECESSITÀ DI DISDETTA - ESCLUSIONE.*
I contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e soggetti a proroga, cessano alle scadenze indicate nell'art. 58, senza che sia necessaria la disdetta, non essendo ad essi estensibile la disciplina prevista per i contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 65, che diversamente dall'art. 58 richiama l'art. 3 concernente la rinnovazione tacita del rapporto. (V 33/85, Corte cost.; (Conf 4428/89, mass n 463982; (contra 1289/85, mass n 439379).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 58 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)