Sez. 3, Sentenza n. 4428 del 26/10/1989 (Rv. 463982 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CESSAZIONE ALLE SCADENZE INDICATE NELL'ART. 58 DELLA LEGGE CIT. - NECESSITÀ DI DISDETTA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - RINNOVAZIONE TACITA - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - CESSAZIONE ALLE SCADENZE INDICATE NELL'ART. 58 DELLA LEGGE CIT. - NECESSITÀ DI DISDETTA - ESCLUSIONE.*
Le locazioni degli immobili urbani destinati ad uso di abitazione, soggette a proroga alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, cessano alle scadenze indicate nell'art. 58 della citata legge senza che sia necessaria la disdetta, non essendo soggette - a differenza dei contratti non soggetti a proroga per i quali è espressamente prevista (art. 65) - alla disciplina della rinnovazione tacita del rapporto prevista dall'art. 3 della stessa legge. (V mass n 33/85; (contra 1289/85, mass n 439379).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)