Sez. 2, Sentenza n. 882 del 22/03/1972 (Rv. 357113 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - DISTRUZIONE DEL FONDO DOMINANTE O DI QUELLO SERVENTE - ESTREMI.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - IMPOSSIBILITA DI USO - DISTRUZIONE DEL FONDO DOMINANTE O DI QUELLO SERVENTE - ESTREMI.*
In materia di servitu, la distruzione del fondo dominante, cosi come quella del fondo servente, importa la immediata Estinzione della servitu, quando sia totale, effettiva e permanente, ossia quando in conseguenza di fenomeni imponenti e sovvertitori, siano essi naturali o legati all'opera dell'uomo - e sempre che non si tratti di demolizione al fine della ricostruzione in modo piu confacente dell'opera in cui la servitu si sostanzia - si verifichi il perimento del fondo dominante o di quello servente, oppure la perdita definitiva da parte dell'uno o dell' altro fondo, della qualita necessaria per trarre o fornire la utilita per il cui conseguimento la servitu e stata creata o e sorta. (V 2437'70, mass n 348685; 3540'68, mass n 336714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)