diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3540 del 25/10/1968 (Rv. 336714 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESTINZIONE DELLA SERVITU - IMPOSSIBILITA DI USO E MANCANZA DI UTILITA - DIFFERENZA TRA L'IMPOSSIBILITA DI USO E LA DISTRUZIONE DEL FONDO DOMINANTE O DI QUELLO SERVENTE.*
Stato
decisa il 1968-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336714-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - ESTINZIONE DELLA SERVITU - IMPOSSIBILITA DI USO E MANCANZA DI UTILITA - DIFFERENZA TRA L'IMPOSSIBILITA DI USO E LA DISTRUZIONE DEL FONDO DOMINANTE O DI QUELLO SERVENTE.*

In materia di servitu, la distruzione del fondo dominante, cosi come quella del fondo servente, importa l'immediata Estinzione della servitu, quando sia totale, effettiva e permanente ossia quando in conseguenza di fenomeni imponenti e sovvertitori, siano essi naturali o legati all'opera dell'uomo, si verifichi il perimento del fondo dominante o di quello servente oppure la perdita definitiva, da parte dell'uno o dell'altro fondo, della qualita necessaria per trarre o fornire l'utilita per il cui conseguimento la servitu e stata creata. Da siffatta ipotesi si differenzia l'imponibilita di uso o la Mancanza di utilita della servitu, la quale, a norma dell'art. 1074 cod.civ. si estingue col decorso del termine ventennale indicato nel precedente art. 1073 il che significa che, ove durante questo periodo cessi la causa dell'imponibilita dell'uso o della Mancanza di utilita, la servitu riprende la sua efficienza. Pertanto, finche dura la possibilita del ripristino del suo Esercizio, la servitu deve essere tutelata in quanto l'Esercizio effettivo della servitu non e condizione della sua esistenza. (V. N.997-68, mass. N. 332407 n. 1267-66, mass. N. 322541 n.105364 n. 2879-62 n. 2965-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)