Sez. L, Sentenza n. 14461 del 22/06/2006 (Rv. 591215 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Criterio della comune intenzione delle parti - Valore preminente - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, ha valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod.civ., che impone di leggere la volontà dei contraenti come manifestata nella globalità delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la interpretazione di contratto collettivo aziendale nel senso di escludere la riorganizzazione aziendale dalle cause giustificanti il licenziamento dei dirigenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)