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Sez. L, Sentenza n. 7065 del 22/03/2007 (Rv. 596147 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività demandata al giudice di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 29, all. 7, del CCNL 1990/1992 del personale delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596147-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

La denuncia di un vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.), anche se riferita all'interpretazione di una norma collettiva, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento; ne consegue che il suddetto vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente e, in genere, dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per non aver fatto corretto uso del canone ermeneutico prioritario dell'interpretazione letterale in riferimento all'art. 29, all. 7, del CCNL 1990/1992 del personale delle Ferrovie dello Stato, sostenendo - con riguardo alla suddetta previsione relativa, nel caso di assenza improvvisa di un dipendente ed impossibilità della sua sostituzione, all'attribuzione di un premio giornaliero in favore di coloro che si prestavano, oltre allo svolgimento delle proprie mansioni, a disimpegnare il servizio spettante all'assente - che la formulazione della norma non potesse far escludere che l'emolumento contemplato spettasse anche nell'ipotesi in cui la sostituzione era stata determinata da carenza di organico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)