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Sez. L, Sentenza n. 15969 del 29/07/2005 (Rv. 583419 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Criterio della comune intenzione delle parti - Valore preminente - Fattispecie relativa all'interpretazione di contratti collettivi per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in tema di computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione del premio annuale di fine esercizio.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583419-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, sebbene la ricerca della comune intenzione delle parti debba essere operata innanzitutto sulla base del criterio della interpretazione letterale delle clausole, ha valore preminente il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 cod.civ., che impone di leggere la volontà dei contraenti come manifestata nella globalità delle clausole susseguitesi nel tempo ed aventi immediata attinenza alla materia in contesa.(Nella specie, la S.C., in base al principio di cui in massima, da un lato, ha cassato la sentenza di merito che, interpretando il contratto collettivo 1990-1992 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva ritenuto la computabilità del cosiddetto "elemento distinto della retribuzione", introdotto dal successivo accordo interconfederale 8 novembre 1995, ai fini della determinazione del premio di fine esercizio e successivamente dell'assegno personale pensionabile, sul solo presupposto che la clausola contrattuale faceva riferimento, ai fini della composizione di tale premio, anche all'"eventuale" elemento distinto della retribuzione e senza verificare, in particolare, se nella comune intenzione dei contraenti, desumibile da altre intese negoziali, il predetto elemento distinto della retribuzione avesse assunto un valore essenzialmente pensionistico; dall'altro, ha confermato la stessa decisione nella parte in cui essa aveva interpretato il successivo c.c.n.l. 1998-1999 nel senso della computabilità del medesimo EDR nell'assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 di tale contratto. La S.C. ha anche puntualizzato che la esistenza di precedenti decisioni nella stessa materia contrattuale, pur non dando luogo a "precedenti in senso tecnico", assume comunque rilevanza per la riferibilità delle clausole esaminate ad una serie indeterminata di destinatari e per il carattere sostanzialmente normativo delle stesse, che determina l'esigenza di una reale parità di trattamento che, del resto, ha ispirato il legislatore nel prevedere, con la legge - delega 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del d.l. 14 maggio 2005, n. 5, la estensione del sindacato diretto dalla Corte di cassazione nella interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/03/2005 num. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)