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Sez. 3, Sentenza n. 237 del 10/01/1995 (Rv. 489602 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ | Prova presuntiva - Elementi indiziari - Valutazione di rilevanza da parte del giudice di merito - Motivazione logica e immune da errori di diritto - Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489602-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ

In tema di prova presuntiva è incensurabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito circa la rilevanza probatoria degli elementi indiziari, quando esso sia congruo dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettoso dei principi che regolano la prova per presunzioni. (Nella specie i giudici di merito, senza affermare l'incompatibilità fra la qualifica di coltivatore diretto, dedotta a fondamento di una domanda di riscatto del fondo ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 590, e l'età pensionabile o la titolarità di un trattamento pensionistico, avevano negato all'attore la qualifica anzidetta sul rilievo che egli, di età avanzata, oltre a percepire una pensione, era ricoverato presso una casa di riposo per anziani. La S.C. ha confermato tale decisione enunziando il principio di cui sopra).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)