Sez. L, Sentenza n. 1739 del 25/03/1981 (Rv. 412422 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SILENZIO-RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - MANCANZA DI UNA TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - SILENZIO-RIGETTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - EFFETTI - DEFINITIVITA DELL'IMPUGNATA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE - ESCLUSIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SILENZIO-RIFIUTO DELL'ISTITUTO ASSICURATORE - MANCANZA DI UNA TEMPESTIVA PRONUNZIA DEL COMITATO REGIONALE DELL'INPS - SILENZIO-RIGETTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - EFFETTI - DEFINITIVITA DELL'IMPUGNATA DECISIONE DEL COMITATO PROVINCIALE - ESCLUSIONE - AZIONE GIUDIZIARIA - PROPONIBILITA.*
In tema di ricorsi amministrativi per prestazioni assicurative e previdenziali di Competenza dell'INPS, in forza del quarto comma dell'art 46 del DPR 30 aprile 1970 n 639 - che costituisce norma di carattere speciale e, come tale, prevalente sul principio generale posto dall'art 6 del DPR 24 novembre 1971 n 1199, secondo il quale, trascorso il termine di novanta giorni, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti- la mancata decisione da parte del comitato regionale, entro il suddetto termine, sul ricorso in seconda istanza, non comporta il rigetto di esso e la definitivita del provvedimento impugnato, ma elimina soltanto l'impedimento all'Esercizio della Azione giudiziaria. (Conf 4213/79, mass n 400731; (Conf 6032/78, mass n 395848; (Conf 2947/77, mass n 386493; (Conf 3495/76, mass n 382241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 46 com. 4 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)