Sez. L, Sentenza n. 5658 del 11/06/1990 (Rv. 467650 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA DELLA PARTE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - DIVIETO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA DELLA PARTE - ONERE PROBATORIO RELATIVO - OGGETTO - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - DIVIETO.*
L'istanza di sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. impone alla parte che la propone l'Onere di provare la sussistenza del rapporto di pregiudizialità dedotto - la cui concreta sussistenza resta, peraltro, sempre liberamente apprezzabile dal giudice del merito - e non può essere formulata per la prima volta in Sede di legittimità. (V 4171/87, mass n 452930; (V 3104/75, mass n 377207).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)