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Sez. 1, Sentenza n. 3104 del 02/10/1975 (Rv. 377207 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA DI PARTE - PROPONIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377207-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - ISTANZA DI PARTE - PROPONIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

L'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia, non puo essere proposta per la prima volta in Sede di legittimita, in quanto la concessione del richiesto provvedimento esula dalla funzione istituzionale della Corte di Cassazione, cui e demandato soltanto il Sindacato di legittimita sulle decisioni dei giudici del merito. (Conf 881/72, mass n 357110).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)