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Sez. L, Sentenza n. 4171 del 05/05/1987 (Rv. 452930 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIO - EX ART. 3 COD. PROC. PEN. - PRESUPPOSTI - PRESENTAZIONE DELLA DENUNZIA - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452930-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIO - EX ART. 3 COD. PROC. PEN. - PRESUPPOSTI - PRESENTAZIONE DELLA DENUNZIA - INIZIO DELL'AZIONE PENALE - INSUFFICIENZA.*

La presentazione di una denunzia non è sufficiente a dare inizio all'Azione penale a carico del soggetto denunziato ed a far sorgere l'Obbligo della sospensione del giudizio civile a norma degli artt. 3 cod. proc. pen. e 295 cod. proc. civ., a tal fine occorrendo, invece, la prova (la quale è carico della parte che chiede la sospensione) che il giudice sia stato investito dell'Azione stessa mediante richiesta di istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del pubblico ministero ovvero, trattandosi di reato appartenente alla Competenza del pretore, mediante l'emissione del decreto penale di condanna o l'instaurazione del giudizio direttissimo. (V 58/83, mass n 424850; (V 2413/81, mass n 413181; (V 4129/79, mass n 400635).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)