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Sez. 5, Sentenza n. 10608 del 04/07/2003 (Rv. 564826 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Pagamento del tributo - Mancata utilizzazione del servizio - Irrilevanza - Indagine sull'esistenza della denuncia - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564826-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Ai sensi degli artt. 268, 269, e 270 T.U. finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dagli artt. 25, 27 e 28 legge 20 marzo 1941 n. 366), applicabile "ratione temporis", il Comune, a meno che non si tratti di rifiuti speciali, ha l'obbligo di provvedere alla raccolta ed al trasporto esterni, civili ed industriali, con diritto di privativa, e per la prestazione del servizio sussiste, a carico del cittadino, l'obbligo del pagamento di un tributo, che va qualificato "tassa" alla stregua dell'indicazione della stessa legge nonché della sua natura, con la conseguenza che è dovuto, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, purché ne abbia la possibilità, e salvo che sia autorizzato dall'ente allo smaltimento con altre modalità. Pertanto, l'indagine sull'esistenza della denuncia dei cespiti soggetti alla tassazione è irrilevante in ordine all'"an", assumendo importanza solo in riferimento alla quantificazione della tassa, in proporzione alla superficie cui essa afferisce.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., Legge 20/03/1941 num. 366 art. 25, Legge 20/03/1941 num. 366 art. 27 CORTE COST., Legge 20/03/1941 num. 366 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)