Sez. 5, Sentenza n. 3721 del 17/02/2010 (Rv. 611827 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - Gestione in regime di privativa da parte dei comuni fino al 1° gennaio 2003 - Conseguenze - Obbligo di versare il tributo - Configurabilità - Dichiarazione di non volersi avvalere del servizio - Diritto all'esenzione o alla riduzione del tributo - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), fino al 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore dell'art. 23, comma 1, lett. e), della legge n. 179 del 2002 che ha modificato il comma 7 dell'art. 21 del d.lgs. n. 22 del 1997, i comuni esercitano in regime di privativa la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati e per la prestazione del relativo servizio grava sui cittadini l'obbligo del pagamento del tributo, indipendentemente dal fatto che essi utilizzino il servizio medesimo, perché ne abbiano la possibilità. Ne consegue che, con riferimento ad annualità di imposta precedenti al 2003, non dà diritto ad alcuna esenzione o riduzione del tributo la dichiarazione del contribuente di non volersi avvalere del servizio pubblico per lo smaltimento di rifiuti speciali, assimilabili a quelli urbani.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21, Legge 31/07/2002 num. 179 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)