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Sez. 1, Sentenza n. 29411 del 23/12/2020 (Rv. 660126 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO | Determinazione della somma dovuta dal debitore - Condizioni - Impossibilità di determinare altrimenti l’importo - Conseguenze - Esistenza di elementi di prova - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2020-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660126-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITÀ - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO

Poiché l'art. 241 c.p.c. consente il deferimento del giuramento estimatorio nella sola ipotesi in cui non sia possibile accertare altrimenti il valore della cosa, esso è inammissibile sia nel caso in cui, trattandosi di stabilire l'ammontare della somma dovuta al creditore, il giudice abbia già acquisito gli elementi di prova utili per compiere tale accertamento, sia nel caso in cui della affermazione creditoria sia stata data una prova insufficiente e dunque da integrare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)