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Sez. 3, Sentenza n. 3210 del 27/11/1962 (Rv. 254714 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - OGGETTO E FINALITA.*
Stato
decisa il 1962-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254714-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO - OGGETTO E FINALITA.*

Mentre il giuramento suppletorio ha per scopo d'integrare la prova insufficiente della domanda o della eccezione anche se tale integrazione incide sulla valutazione economica e patrimoniale di un rapporto negoziale cui domanda od eccezioni si riferiscono, il giuramento di Estinzione, nel quale la valutazione economica e patrimoniale e contenuta nella sua formula, ha lo scopo di determinare, perche impossibile in altro modo, il valore della cosa domandata ossia il valore che si deve pagare in sostituzione della cosa dovuta. Ancorche la legge parli di 'valore di cosa domandata e benanche possibile la delazione del giuramento estimatorio anche se l'oggetto e una somma di denaro allo scopo di stabilirne l'esatto ammontare, tuttavia tale possibilita, oltre ad essere condizionata all'an debeatur accertato e non discusso, non va confusa con la ipotesi che della affermazione creditoria e della domanda giudiziale dell'attore sia stata data prova ancorche insufficiente e che debba essere percio integrata. L'esistenza del requisito della semiplena probatio e un apprezzamento di merito che costituisce un giudizio di fatto che come tale si sottrae al giudicato di legittimita della Corte suprema. (V 1080/62, 309/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)