Sez. 1, Sentenza n. 3508 del 24/03/1993 (Rv. 481530 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Alla carica di componente del consiglio comunale, provinciale o regionale - Azione diretta dell'elettore per denunciare la incompatibilità - Esperibilità - Conclusione della fase amministrativa per consentire all'eletto di rinnovare la causa di incompatibilità - Necessità - Esclusione - Violazione degli artt. 3 e 51 Cost. - Insussistenza.
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità
L'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n.154, concernente la fase amministrativa rivolta a consentire all'eletto alla carica di componente del consiglio comunale, provinciale o regionale la rimozione delle situazioni di incompatibilità, non ha né abrogato, né modificato l'art. 9 bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (introdotto dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147), sicché l'esperibilità dell'azione giudiziaria diretta, quale rimedio alternativo accordato all'elettore per denunciare l'incompatibilità, è immediata e non subordinata alla conclusione della detta fase, senza che ciò implichi violazione degli artt. 3 e 51 Cost., trovando il diritto di elettorato passivo adeguata tutela - senza discriminazione rispetto ad altri cittadini - nella facoltà dell'eletto di rimuovere la causa di incompatibilità entro dieci giorni dal suo verificarsi, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma della stessa legge n. 154 del 1981.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 51, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 5, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)