Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5455 del 10/03/2014 (Rv. 630197 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Pendenza di una causa in primo grado e di altra in appello - Applicabilità dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Esigenza di coordinamento tra le due cause - Applicabilità dell'art. 295 cod. proc. civ. - Incidenza, sul giudizio sospeso, delle conseguenze delle preclusioni processuali rilevate nel primo giudizio.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Nell'ipotesi di continenza tra un giudizio in grado di appello, con domande di accertamento di un credito e di condanna al suo adempimento, ed altro in primo grado pendente davanti al medesimo ufficio giudiziario, nel quale il debitore proponga domanda di accertamento negativo della medesima situazione creditoria, adducendone la prescrizione, già eccepita nel primo giudizio e in tale sede ritenuta inammissibile per violazione del regime delle preclusioni, non può realizzarsi la rimessione della seconda causa al giudice dell'impugnazione della decisione sulla prima, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, cod. proc. civ., per il diverso grado in cui risultano pendenti. Ne consegue che va disposta, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., la sospensione della seconda causa, tanto più che l'accertamento eventuale nel primo giudizio dell'esistenza del diritto di credito, e dunque l'esclusione del rilievo della dedotta prescrizione per la sua tardività, impedirebbe di attribuire rilevanza alla prescrizione invocata con il secondo giudizio, atteso che l'operare delle preclusioni nell'uno impone di dare loro rilievo anche nell'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)