Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26835 del 14/11/2017 (Rv. 647137 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Pendenza di una causa in primo grado e di altra in appello - Art. 39, comma 2, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Coordinamento fra le cause – Necessità – Art. 295 c.p.c. - Applicabilità.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In tema di continenza di cause, le norme dettate dall'art. 39 c.p.c. non operano con riguardo alla situazione di pendenza di una causa in primo grado e dell'altra in appello, ma l'esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell'art. 39, comma 2, dev'essere assicurata comunque ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l'attrazione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)