diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 502 del 26/01/1982 (Rv. 418201 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (IMPUGNAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO MERAMENTE ORDINATORIO NON CONTENENTE ALCUNA PRONUNZIA SULLA COMPETENZA).*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418201-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (IMPUGNAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO MERAMENTE ORDINATORIO NON CONTENENTE ALCUNA PRONUNZIA SULLA COMPETENZA).*

L'Obbligo della sospensione del processo a norma dell'art. 48 cod. proc. civ. deriva non già dal fatto che una parte abbia proposto una qualsiasi istanza alla Corte di Cassazione, ma dal fatto che la parte predetta abbia impugnato un provvedimento, avente Forma o natura di sentenza, che ha pronunciato sulla Competenza. È, pertanto, legittimo il provvedimento del giudice del merito che disponga l'ulteriore trattazione della causa ove accerti che non è stato proposto un vero e proprio regolamento di Competenza per essere stato impugnato un provvedimento semplicemente ordinatorio non contenente una pronunzia sulla Competenza. (nella specie, era stato impugnato con regolamento di Competenza l'ordinanza resa dal giudice istruttore che rimetteva le parti davanti al collegio a norma dell'art. 189 cod. proc. civ., sul presupposto che contenesse una affermazione implicita di Competenza). (V 5388/80, mass n 409271; (V 6183/79, mass n 402905).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)