Sez. 3, Sentenza n. 1597 del 13/04/2000 Cc. (dep. 27/07/2000) Rv. 217753 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Costruzione di pontili per imbarcazioni da diporto - Concessione della Autorità demaniale in assenza della convocazione della conferenza di servizi di cui al d.p.r. n. 509 del 1997 - Sufficienza - Esclusione - Reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985 - Configurabilità.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
La costruzione di pontili per imbarcazioni da diporto che rientrino nelle categorie di "porti" o "approdi turistici" (secondo la definizione datane dal D.P.R.12 dicembre 1997, n. 509, art. 2) richiede la valutazione della conformità ai parametri urbanistici ed edilizi effettuata attraverso la procedura della conferenza di servizi promossa dal sindaco e prevista dal D.P.R. n. 509 del 1997 (art. 5, commi 6 e 7), in cui confluisce la rappresentazione e valutazione contestuale di tutti gli interessi pubblici coinvolti nel progetto. È, pertanto, configurabile il reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nell'ipotesi di costruzione di tali manufatti qualora la concessione demaniale della Autorità marittima sia stata rilasciata in assenza dell'approvazione del progetto da parte della conferenza predetta.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST., DPR 02/12/1997 num. 509 art. 5, DPR 02/12/1997 num. 509 art. 6, DPR 02/12/1997 num. 509 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)