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Sez. 3, Sentenza n. 21413 del 03/03/2010 Cc. (dep. 07/06/2010) Rv. 249304 - 01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Pontili destinati all'approdo di imbarcazioni - Mancato rispetto della procedura della conferenza di servizi - Reato - Configurabilità.
Stato
decisa il 2010-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249304-01

EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA

Integra il reato edilizio previsto dall'art. 44, comma primo, lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il mancato rispetto della conferenza di servizi, procedura amministrativa prevista dal d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 per il rilascio della concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto. (In motivazione la Corte, in una fattispecie di sequestro preventivo di alcuni pontili galleggianti, ha escluso la rilevanza penale per i soli "punti di ormeggio", aventi natura precaria e facilmente rimovibili).

Riferimenti normativi: DPR 02/12/1997 num. 509, DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)