Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 21/02/2017 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 270309 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Struttura galleggiante ormeggiata in acqua ed utilizzata con stabilità come abitazione e per attività ricettiva - Intervento di nuova costruzione - Sussistenza - Permesso di costruire - Necessità.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 44, comma primo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituisce intervento di nuova costruzione che necessita di permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. e), d.P.R. citato, la realizzazione di una struttura galleggiante stabilmente ancorata alle sponde di un fiume, con utilizzo della stessa come abitazione, ambiente di lavoro ovvero di ristorazione, ritrovo, deposito, magazzino e simili e, quindi, destinata al soddisfacimento di esigenze non temporanee.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 n. 5, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)