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Sez. 5, Sentenza n. 23752 del 20/11/2015 (Rv. 637666 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Atto di appello depositato in fotocopia. - Dichiarazione di conformità all'originale notificato a mezzo del servizio postale. - Inammissibilità. - Esclusione. - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637666-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso introduttivo è inammissibile, ai sensi degli artt. 18, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, esclusivamente quando la sottoscrizione manchi materialmente, ma non quando essa risulti presente "per relationem" attraverso il rinvio implicito della fotocopia depositata all'atto introduttivo del giudizio, notificato in originale, e la sua conformità non sia stata fondatamente contestata, dovendo interpretarsi le norme processuali in modo da salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)