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Sez. 5 - , Ordinanza n. 3089 del 01/02/2019 (Rv. 652339 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Ricorso introduttivo - Omessa sottoscrizione - Inammissibilità - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652339-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

In tema di processo tributario, il ricorso introduttivo è inammissibile, ai sensi degli artt. 18, comma 4, e 22, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, solo ove la sottoscrizione manchi materialmente, ma non quando essa risulti presente "per relationem" attraverso il rinvio implicito della fotocopia depositata all'atto introduttivo del giudizio, notificato in originale, e la sua conformità non sia stata fondatamente contestata, in quanto le norme processuali che prevedono forme di inammissibilità devono essere interpretate restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 com. 4, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)