Sez. 1 - , Sentenza n. 4096 del 10/12/2019 Cc. (dep. 30/01/2020) Rv. 279031 - 01
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - LUOGO | Emissione di provvedimento cautelare - Ordinanza del tribunale del riesame - Ricorso per cassazione depositato presso la cancelleria di giudice diverso - Art. 311, comma 3, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - LUOGO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, 13 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, comma 3, lett. b), CEDU, nella parte in cui non estende alla proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., richiamate, invece, dall'art. 309, comma 4, cod. proc. pen. per la richiesta del riesame, vertendosi in materia di modalità di presentazione dell'impugnazione, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la modalità di presentazione del ricorso per cassazione stabilita in via esclusiva dall'art. 311, comma 3, cod. proc. pen. coincide con quella ordinariamente prevista per l'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., perseguendo la finalità di favorire la massima celerità nell'avvio del giudizio di impugnazione, in quanto il giudice che ha emesso il provvedimento apprende immediatamente dell'impugnazione e può con prontezza provvedere agli adempimenti di cui all'art. 164 disp. att. cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. B), Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 117 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)