Sez. 4, Sentenza n. 17576 del 14/01/2004 Cc. (dep. 16/04/2004) Rv. 228174 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Giudizio di appello - Complessità del dibattimento - Riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni - Adeguatezza della motivazione dell'ordinanza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
È adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice d'appello nel disporre, sulla base dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare (in motivazione, la Corte ha escluso che possa giustificare la sospensione ex art. 304 comma secondo cod. proc. pen. il contemporaneo impegno dei giudici in altri processi, rilevando che i problemi di organizzazione degli uffici non possono incidere negativamente sulla libertà dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)