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Sez. 2, Sentenza n. 23872 del 05/03/2014 Cc. (dep. 06/06/2014) Rv. 259828 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Complessità del dibattimento - Riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni - Adeguatezza della motivazione dell'ordinanza.
Stato
decisa il 2014-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259828-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

È adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice d'appello nel disporre, sulla base dell'art. 304 comma secondo cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare. (In motivazione la Corte ha precisato che la complessità prescinde dal numero degli imputati, ma appare vieppiù configurabile qualora quest'ultimo sia elevato, molteplici siano le imputazioni ed a ciò si aggiunga la peculiare qualità delle questioni da trattare come in tema di criminalità organizzata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)