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Sez. 5, Sentenza n. 39896 del 24/10/2006 Cc. (dep. 04/12/2006) Rv. 235478 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, ex art. 2622 cod. civ. - Improcedibilità per remissione di querela - Applicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 cod. civ. - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235478-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

In tema di reati societari, l'integrazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 cod. civ. (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori) e la sua improcedibilità per remissione di querela non comporta l'inapplicabilità della più lieve fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 cod. civ., considerato che tra quest'ultima previsione e quella di cui al summenzionato art. 2622 cod. civ. non sussiste un rapporto di alternatività, ma di sussidiarietà in virtù del quale - come emerge dalla clausola di riserva posta in apertura dell'art. 2621 cod. civ. "salvo quanto previsto dall'art. 2622" - la fattispecie contravvenzionale è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all'art. 2622 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)