Sez. 1, Ordinanza n. 262 del 25/01/1971 Cc. (dep. 29/03/1971) Rv. 117312 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DIRITTO DI DIFESA - PRESENZA DELL'INTERESSATO ALL'UDIENZA CAMERALE - NECESSITA - VIOLAZIONE DI TALE PRINCIPIO - NULLITA ASSOLUTA.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - DIRITTO DI DIFESA - PRESENZA DELL'INTERESSATO ALL'UDIENZA CAMERALE - NECESSITA - VIOLAZIONE DI TALE PRINCIPIO - NULLITA ASSOLUTA.*
Nella materia delle misure di prevenzione, come nel processo penale vero e proprio, dopo la parziale dichiarazione di illegittimita costituzionale degli artt 636 e 637 cod proc pen, l'Esercizio del diritto di difesa deve essere garantito, anzitutto, con l'assicurare la presenza dell'interessato all'udienza camerale. Il mancato rispetto di tale principio comporta nullita assoluta ai sensi dell'art 185 n 3 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 637 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)