Sez. L, Sentenza n. 11685 del 23/06/2004 (Rv. 573860 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in Cassazione - Condizione - Specifica indicazione dell'errore del giudice di merito - Necessità - Mero riferimento agli articoli di legge in materia - Insufficienza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che denuncia la violazione di tali regole ha, poi, l'onere, al di là dell'indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di appello che, sulla base degli Accordi aziendali, aveva accolto la domanda di alcuni dipendenti di una società di trasporto pubblico locale intesa ad ottenere il riconoscimento in loro favore della inclusione, nel compenso delle ore di lavoro del cosiddette "supero nastro" includendovi l'E.D.R. e i compensi incentivanti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)