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Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2004 (Rv. 570288 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Interpretazione del giudice del merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Contenuto delle censure - Mera prospettazione di una differente tesi interpretativa - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570288-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale sulla base dell'indicazione specifica del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e l'espressa indicazione delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto che, essendosi risolto il rapporto di lavoro tra le parti in ragione di domanda di prepensionamento avanzata dal dipendente, nessun collegamento vi fosse con una intesa, non formalizzata, per l'erogazione da parte delle Ferrovie di un importo "integrativo-transattivo" ai fini della risoluzione consensuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)