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Sez. L, Sentenza n. 4254 del 02/03/2004 (Rv. 570746 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Spettanza al giudice del merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di riconoscimento in favore dei dipendenti bancari del diritto ad un'anzianità convenzionale di tre anni per il diploma di laurea.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570746-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di un dipendente del Banco di Napoli intesa al riconoscimento in suo favore dell'anzianità convenzionale di tre anni, prevista dall'art. 54 del vigente c.c.n.l. per una serie di diplomi di laurea, tra i quali non era compreso quello in scienze dell'amministrazione, ritenuto dal ricorrente equipollente a quello di giurisprudenza, che, al contrario, figurava nell'elenco; il giudice di seconde cure, con motivazione giudicata congrua dalla S.C., aveva ritenuto la natura tassativa della predetta elencazione, con esclusione, pertanto, dell'applicabilità di criteri di equipollenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)