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Sez. 2 - , Sentenza n. 9119 del 07/04/2017 (Rv. 643546 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi assegnati ai profughi ex l. n. 137 del 1952 – Acquisto a prezzo di favore ex art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993 - Applicabilità esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi degli artt. 18 e segg. della l. n. 137 del 1952 - Inapplicabilità ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi dell'art. 17 della l. n. 137 del 1952 - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643546-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE

In tema di assistenza a favore dei profughi, ai sensi dell’art. 4, comma 223, della l. n. 350 del 2003, interpretativo dell’art. 1, comma 24, della l. n. 560 del 1993, l'agevolazione circa la determinazione del prezzo di acquisto degli alloggi loro destinati compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi cd. "dedicati", costruiti ex artt. 18 e ss. della l. n. 137 del 1952 e non anche di alloggi cd. "riservati", ex art. 17 della medesima l. n. 137, in quanto solo per i primi è previsto un canone di locazione maggiorato (comprensivo, cioè, sia di una quota delle spese di manutenzione, che di una quota annua del costo di costruzione), ciò che giustifica la detta facoltà di acquisto a condizioni di maggiore favore rispetto alla generalità degli assegnatari di immobili di edilizia popolare, escludendosi la violazione dell’art. 3 Cost. (cfr. anche Corte Cost., sentenza n. 161 del 2013).

Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 art. 17, Legge 04/03/1952 num. 137 art. 18, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 24, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 45, Legge 24/12/2003 num. 350 art. 4 com. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)