Assistenza a favore dei profughi
Testo vigente
Art. 8
1. Oltre alle provvidenze previste dagli articoli precedenti e' concessa ai profughi in stato di bisogno l'assistenza sanitaria e ospedaliera nonche' quella farmaceutica.
Art. 9
1. I profughi che rimpatrieranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i quali si trovino in stato di bisogno e che siano nella impossibilita' di procurarsi alloggio, possono essere ricoverati nei centri di raccolta per la durata massima di 18 mesi, sempre che non abbiano in patria il coniuge o altri congiunti facenti parte del nucleo familiare a carico altrove alloggiati.
2. Ad essi sara' corrisposta una razione viveri in contanti nella misura giornaliera di lire 158.
3. I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.
Art. 10
1. Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trovino ricoverati nei centri di raccolta e che hanno gia' maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, e' concesso un ulteriore periodo di alloggio, in caso di provata necessita', nei centri di raccolta, che dovra' in ogni caso cessare non oltre il 30 giugno 1955, e, nei casi di provata indigenza, un sussidio giornaliero nella misura di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre la maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.
2. Ai profughi che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino ricoverati in centri di raccolta e non hanno ancora maturato il periodo massimo di permanenza di 18 mesi, sara' corrisposta, fino al compimento di detto periodo, la razione viveri in contanti di lire 158.
3. Ai detti profughi e' concesso, in caso di provata necessita', dopo la maturazione del predetto periodo massimo di permanenza, l'ulteriore alloggio non oltre il 30 giugno 1955 e, nei casi di comprovata indigenza il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.7
Art. 11
1. Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si dimetteranno volontariamente entro il 30 giugno 1955, sara' concesso un premio di primo stabilimento di lire 50.000.5
2. Agli stessi sara' corrisposto per la durata assolutamente improrogabile di mesi sei il sussidio giornaliero di lire 125 per il capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico oltre alla maggiorazione di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997.
3. Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa, verra' corrisposto soltanto un premio di primo stabilimento nella misura di lire 25.000.7
Art. 12
1. Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi, assistiti ai sensi della presente legge, involontariamente disoccupati, che ne facciano domanda, previa esibizione, da parte degli stessi, del libretto di lavoro, o, in difetto, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale.
2. La iscrizione presso i suddetti uffici nelle liste dei lavoratori disoccupati, ha luogo anche in deroga alle norme concernenti la condizione della residenza. Per i profughi che siano ricoverati in alloggiamenti all'uopo predisposti dalle Amministrazioni dello Stato, la competenza territoriale dell'ufficio e' determinata in relazione al luogo del ricovero.
Art. 13
1. I lavoratori profughi che frequentano i corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale di cui al decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1264, potranno cumulare la integrazione giornaliera prevista all'art. 6 del suddetto decreto con il sussidio di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 14
1. Per essere ammessi al trattamento assistenziale previsto dalla presente legge, i profughi in stato di bisogno dovranno presentare, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal giorno del rimpatrio per quelli che rimpatrieranno dopo la entrata in vigore della presente legge, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica.
2. Alla domanda dovra' essere unito il certificato di residenza rilasciato dal Comune nel cui registro della popolazione residente il profugo e' iscritto.
Art. 15
1. Il pagamento dei sussidi previsti dalla presente legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta sara' effettuato dagli enti comunali di assistenza.
2. I fondi necessari saranno forniti agli E.C.A. dalle competenti prefetture.
Art. 16
1. All'onere derivante dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli, si fa fronte con gli stanziamenti gia' disposti per l'assistenza ai profughi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti alle denominazioni dei singoli capitoli.
Art. 17
1. Per la durata di un quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli Istituti autonomi delle case popolari e l'U.N.R.R.A. - Casas sono tenuti a riservare ai profughi la aliquota del 15 per cento degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a partire dal 1 gennaio 1952. Nella assegnazione sara' data la precedenza ai profughi ricoverati nei centri di raccolta dipendenti dal Ministero dell'interno e, successivamente, agli assistiti fuori campo.
2. La stessa aliquota del 15 per cento deve essere riservata, per lo stesso periodo di un quadriennio da parte dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), per i profughi dipendenti statali in possesso dei titoli per concorrere all'assegnazione di case del predetto Istituto.
3. In ogni Provincia una speciale Commissione nominata dal prefetto e presieduta da un funzionario di prefettura di grado non inferiore al 6° provvedera' alla assegnazione degli alloggi di cui sopra.
Art. 18
1. Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, e' autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.
2. La costruzione dei fabbricati, per la quale non potra' superarsi la spesa di nove miliardi, e' demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarra' all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.11
Art. 19
1. I lavori di cui al precedente art. 18 sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge e la approvazione dei relativi progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita'.
Art. 20
1. La localita' in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed il tipo di costruzione sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici.
Art. 21
1. Per il finanziamento delle costruzioni di cui all'articolo 18 la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma massima di 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi annui dal 1951-52 al 1953-54.
2. Le somme non anticipate in un esercizio andranno in aumento di quelle da anticiparsi negli esercizi successivi.
3. Le somministrazioni saranno effettuate dalla Cassa depositi e prestiti, per ciascun anno in una o piu' volte, in base ai fabbisogni predisposti dal Ministro per i lavori pubblici.
4. Le somme cosi' somministrate affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata; corrispondentemente, con decreti del Ministro per il tesoro, le tasse verranno stanziate in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
5. Le somministrazioni effettuate dalla Cassa depositi e prestiti in ciascun esercizio finanziario, verranno estinte, unitamente ai relativi interessi, in dieci annualita' anticipate al saggio del 5,80 per cento decorrenti dal 1 luglio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello nel quale hanno avuto luogo. A tal uopo saranno istituiti appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio 1952-53.
Art. 22
1. I fabbricati costruiti ai sensi dell'art. 18 saranno dati in gestione agli Istituti provinciali autonomi per le case popolari.
2. La consegna, che dovra' risultare da apposito verbale, verra' effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza.
3. Gli Istituti per le case popolari consegnatari terranno, per la gestione degli immobili, una contabilita' separata.
Art. 23
1. Gli alloggi saranno assegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18, in base al numero delle persone di famiglia conviventi ed a carico del richiedente da una Commissione presieduta dal prefetto e composta dell'intendente di finanza, dell'ingegnere capo del Genio civile, del direttore dell'Ufficio provinciale della assistenza post-bellica, del presidente dell'istituto provinciale autonomo per le case popolari e del direttore dei centri di raccolta profughi esistenti nella Provincia in cui gli alloggi vengono costruiti.
2. Gli alloggi eventualmente disponibili dopo l'avvenuta sistemazione di tutti i profughi di cui al precedente art. 18, debbono essere assegnati ai profughi non ricoverati in centri di raccolta o privi di alloggio.
Art. 24
1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della presente legge corrisponderanno a rate mensili agli Istituti gestori un canone di locazione da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri dell'interno e del tesoro, comprendente le spese generali, di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre ad una somma pari allo 0,50 per cento annuo del costo di costruzione dell'alloggio.
Art. 25
1. Gli Istituti gestori, entro il 15 di ogni mese, verseranno al Tesoro dello Stato la quota dello 0,50 per cento di cui sopra, afferente al mese precedente.
2. La quota medesima affluira' ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 26
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sara' soppresso nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla "Istituzione ed al mantenimento dei centri di raccolta e di smistamento profughi - spese per la relativa mobilitazione - mense e buoni pasto per Le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646".
Art. 27
1. Le ditte e le societa' imprenditrici di opere pubbliche o di lavori comunque effettuati dallo Stato o da enti locali, anche se questi
parzialmente finanziati, sono tenute ad assumere il 5 per cento della
mano d'opera occorrente fra le categorie di cui al precedente art. 1.
2. Gli organi ispettivi del Ministero, del lavoro e della previdenza
sociale eserciteranno il controllo sulla osservanza della suddetta disposizione e sull'applicazione, a carico delle ditte o societa' inadempienti, delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 28
1. I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attivita' artigiana, commerciale, industriale o professionale gia' legalmente esplicata nei territori di provenienza, hanno diritto di ottenere, da parte dell'autorita' competente, la concessione dell'autorizzazione della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative.10