Sez. 1, Sentenza n. 13949 del 13/12/1999 (Rv. 532104 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Alloggi assegnati ai profughi - "Ex lege" n. 137 del 1952 e successive modificazioni - Beneficio previsto dall'art. 1 comma ventiquattresimo della legge n. 560 del 1993 - In ordine al prezzo della cessione in proprietà dell'alloggio - Applicabilità esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi degli artt. 18 e segg. della legge n. 137 del 1952 - Inapplicabilità ai profughi assegnatari di alloggi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 137 del 1952 - Assenza di lesione di principi costituzionali della conseguente differenza di trattamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In tema di assistenza a favore dei profughi, alla stregua di un criterio di interpretazione sia letterale che teleologico, nonché storico - evolutivo, la norma dell'art. 1, comma ventiquattresimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, secondo la quale gli assegnatari degli alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952 n. 137 e successive modificazioni, ne possono chiedere la cessione in proprietà, beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26 del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, come sostituito dall'art. 14 della l. 27 aprile 1962, n. 231, cioè corrispondendo un prezzo "pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio" (da versarsi in unica soluzione ovvero in non oltre venticinque anni in rate mensili costanti posticipate), deve essere interpretata nel senso che il suddetto beneficio compete esclusivamente ai profughi assegnatari di alloggi costruiti ai sensi degli artt. 18 e segg. della citata legge n. 137 (e che abbiano corrisposto il canone determinato dapprima dall'art. 24 di detta legge e, successivamente, dall'art. 1 della legge 14 marzo 1961 n. 182) e non anche ai profughi assegnatari di alloggi loro riservati ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 137, dovendosi reputare che tali due subcategorie di profughi mantengano tuttora una diversità di regime e senza che la conseguente differenza di trattamento possa considerarsi contrastante con alcun principio costituzionale, posto che essa ha la sua giustificazione nel diverso contenuto - specie quanto alla misura del canone - della disciplina dei rispettivi contratti di locazione relativi alle due categorie di profughi, e non potendo la mancata estensione del beneficio ai profughi di cui al cit. art. 17 dar luogo ad alcun trattamento deteriore a loro carico o alla lesione di una loro aspettativa giuridica.
Riferimenti normativi: Legge 04/03/1952 num. 137 art. 17, Legge 04/03/1952 num. 137 art. 18, Legge 24/12/1993 num. 560 art. 1 com. 24, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 26, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 14, Legge 04/03/1952 num. 137 art. 24, Legge 14/03/1961 num. 182 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)