Sez. 5, Sentenza n. 7342 del 19/03/2008 (Rv. 602561 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Sequestro conservativo - Autorizzazione della commissione tributaria provinciale - Impugnabilità dinanzi alla commissione tributaria regionale - Ammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE
In tema di repressione delle violazioni finanziarie, , il provvedimento con cui la Commissione tributaria provinciale decide sull'istanza di concessione del sequestro conservativo formulata dalla Amministrazione, in quanto espressamente qualificato come sentenza dall'art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è sottoposto ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, vale a dire l'appello ed il successivo ricorso per cassazione; e ciò ancorché si tratti di provvedimento che non assume la stabilità tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto destinato a perdere efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)